Cassazione: impugnabili le transazioni sindacali che non contengono reciproche rinunce

19 novembre 2018
Categoria: Generica

La Corte di Cassazione, con ordinanza pubblicata il 07.11.2018, è tornata a pronunciarsi sul tema dell’impugnabilità delle rinunce e transazioni sottoscritte in sede sindacale e sulla conseguente applicabilità della disciplina di cui all’art. 2113 c.c..

Afferma la Corte, riprendendo alcune sue precedenti pronunce, che “per poter qualificare come atto di transazione l’accordo tra lavoratore e datore di lavoro è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l’elemento dell’aliquid datum, aliquid retentum, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. […] A nulla rileva, peraltro, che la transazione sia stata effettuata in sede sindacale atteso che, perché possa applicarsi il IV comma dell’art. 2113 c.c., che esclude la possibilità di impugnativa delle conciliazioni sindacali, deve pur sempre trattarsi di un atto qualificabile come transazione e non di una mera quietanza liberatoria”. 

La Corte, quindi, ribadisce che – ai fini dell’applicabilità dell’art. 2113 c.c. e, dunque, della non impugnabilità delle conciliazioni sindacali – è necessario che il lavoratore abbia esternato in maniera chiara la sua consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. In mancanza di tale espressa manifestazione di volontà (certamente non sussistente con formule vaghe e generiche quali “dichiara di essere soddisfatto in tutti i suoi diritti”), non si tratterà di una vera e propria rinuncia ma di una mera dichiarazione di scienza, come tale non soggetta alla disciplina di cui all’art. 2113 c.c..

Scarica il testo dell’Ordinanza n. 28448/2018