Distacco del dipendente: è legittimo se la finalità è tutelarne la professionalità

distacco del lavoratore dipendente
15 ottobre 2020
Categoria: Generica

Il lavoratore non può richiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore sulla scorta della sola circostanza che il distacco ha comportato, da un lato, il mutamento di mansioni senza l'assenso del dipendente e, dall'altro, il trasferimento a una sede sita a più di 50 Km. 

 

La Cassazione ha inoltre ravvisato l'interesse del distaccante anche solo nell'incremento della professionalità individuale del lavoratore, in un contesto di crisi aziendale temporanea e nell'attesa della ripresa dell'ordinaria attività produttiva.

 

È quanto stabilito dalla Cassazione, Sezione Lavoro con la sentenza n. 19415/20.