FONDO di Garanzia INPS: titolo esecutivo necessario e riparto dell’onere della prova

Fondo Garanzia Inps e onere della prova
23 marzo 2020
Categoria: Generica

La Cassazione sancisce alcuni importanti principi in materia di Fondo di Garanzia INPS per i crediti insoluti del lavoratore ex art. 2, L. 297/1982:

- sancisce la natura previdenziale e non retributiva della prestazione fornita dal Fondo;

- modificando il precedente orientamento, stabilisce che la non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro non deve necessariamente essere accertata dal giudice fallimentare ma anche, in via incidentale, da qualsiasi altro giudice, anche quello previdenziale;

- l'onere della prova in ordine alla non assoggettabilità secondo i principi di cui alla legge fallimentare è a carico del lavoratore;

- presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda è che il lavoratore debba essersi preventivamente munito di titolo esecutivo.

 

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Avv. Danilo Volpe