Il contratto collettivo aziendale? Stipulabile anche oralmente

28 settembre 2018
Categoria: Generica

La Corte di Cassazione con le sentenze n. 8379/2018 e n. 2600/2018 conferma l’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui per la stipula di un contratto collettivo non esiste alcun vincolo di forma. Ne deriva che, in particolare, un contratto collettivo aziendale può essere stipulato anche oralmente e può essere provato con testimoni. Sul punto v. anche, in senso pienamente conforme, Corte di cassazione a Sezioni Unite 3318/1995.

Naturalmente qualsiasi negozio giuridico, per esistere, deve comunque manifestarsi esternamente in qualche forma idonea della quale, in caso di contestazioni e in mancanza di forma scritta, dovrà essere fornita la prova. In particolare, l’accordo può emergere dal comportamento delle parti successivo alla stipula e può persino essere anche stipulato tacitamente, per fatti concludenti di entrambe le parti.

La giurisprudenza ha evidenziato che l’articolo 2072 del Codice civile, che prevedeva il deposito e la pubblicazione, si riferiva solo ai contratti collettivi corporativi, mentre per i contratti collettivi di diritto comune, mancano norme che prevedano la forma scritta, e vige quindi il principio generale della libertà di forma ex articolo 1325, numero 4, del Codice civile, in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica. Per i contratti collettivi post corporativi la forma scritta non può essere imposta richiamando esigenze funzionalistiche o l’applicazione analogica di altre norme.

La medesima libertà di forma deve essere riconosciuta per gli atti risolutori del medesimo (ad esempio il mutuo dissenso ex articolo 1372 del Codice civile) o la disdetta unilaterale (articolo 1373 del Codice civile).

Studio Legale Stolfa Volpe