Indebito pensionistico: il Tribunale di Trani blocca l'azione di ripetizione dell'INPS

Illegittima l'azione di ripetizione dei ratei di pensione a distanza di anni in assenza di dolo del contribuente

Indebito pensionistico: il Tribunale di Trani blocca l'azione di ripetizione dell'INPS
7 aprile 2022
Categoria: Generica

Il Giudice del Lavoro di Trani, con una recente sentenza, ha annullato un'azione di recupero avviata dall'INPS avente ad oggetto ratei di pensione percepiti da un contribuente sin dal 2013. In particolare, il Tribunale, accogliendo le tesi difensive del ricorrente, ha sancito diversi importanti principi in materia:

 

  •  L'INPS ha l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, ed è obbligato a procedere entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza ( art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991);


  • L'INPS, in ogni caso, può procedere al recupero di tali somme solo in presenza di dolo del contribuente (art. 52 della L. n. 88/1989). Il dolo, tuttavia, è da escludersi nel caso in cui il contribuente abbia regolarmente e tempestivamente presentato le proprie denunce dei redditi.

 

Alla luce di ciò, il Tribunale non solo ha accertato l'insussistenza del credito rivendicato dall'INPS, bloccando così l'azione di recupero, ma ha anche condannato l'Istituto alla restituzione delle somme già riscosse mediante trattenute o conguagli. L'INPS, infine, è stato anche condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Paolo Stolfa

Avv. Giuseppe Perrone

Avv. Savino Tatoli

 

Sentenza Trani_.pdf