13 maggio 2021
Categoria:
Generica
Con sentenza n. 12040/2020, la Corte di Cassazione, Sez. Lav. ha sostenuto - nell’ambito della famosa vertenza Almaviva - che i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo possano essere limitati solo a quelli addetti ad alcune sedi operative, senza coinvolgere l’intero organico aziendale, purché:
1) la motivazione di tale limitazione sia esplicitata nella comunicazione di apertura della procedura di riduzione del personale;
2) La limitazione risponda a criteri oggettivi, non arbitrari e non discriminatori (nel caso di specie, la limitazione era dovuta alla distanza geografica delle sedi operative di Napoli e Roma dagli altri siti aziendali e dall’infungibilità delle mansioni dei lavoratori ivi addetti con quelli impiegati nelle altre sedi).
Diventa, dunque, fondamentale e dirimente, redigere correttamente e con dovizia di particolari, la comunicazione di apertura della procedura di mobilità che costituirà poi il “fulcro” del giudizio sulle eventuali impugnative di licenziamento.
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