8 settembre 2020
Categoria:
Generica
In caso di licenziamento irrogato all'esito di procedimento disciplinare, l'eventuale violazione del termine a difesa o l'omessa audizione del lavoratore integra esclusivamente una "irregolarità" procedimentale, come tale punibile ai sensi dell'art. 18, co. 6, con la cd. tutela indennitaria debole (risarcimento da 6 a 12 mensilità).
Questo il principio sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 18136/2020 che "vanta" anche altri precedenti (Cass. 16265/15 oppure Cass. 32607/18).
Secondo la Corte, infatti, le predette violazioni, non influendo sul diritto di difesa del lavoratore, non sarebbero tanto gravi da inficiare la validità e l'efficacia del licenziamento.
Avv.Danilo Volpe